CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI REALIZZATI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS 2026)

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI REALIZZATI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS 2026)


BANDO APERTO - SCADENZA:

Cos’è?
Il Credito d’imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti oppure di nuova realizzazione ubicate nelle ZLS, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto l’applicazione della misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
La dotazione finanziaria è pari a:
• € 100 milioni per il 2026;
• € 100 milioni per il 2027;
• € 100 milioni per il 2028.

Chi può richiederlo?
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
• nella ZLS Veneto – Porto di Venezia-Rodigino;
• nella ZLS Emilia-Romagna;
• nella ZLS – Porto e Retroporto di Genova;
• nella ZLS Toscana;
• nella ZLS Lombardia;
• nella ZLS Friuli-Venezia Giulia;
• nella ZLS Lazio;
• nella ZLS Porto e Retroporto della Spezia.

Gli investimenti potranno riguardare strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS purché, in questo caso, localizzate nelle zone  ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.
Non sono ammissibili le aziende che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e delle relative infrastrutture; produzione e della distribuzione di energia; infrastrutture energetiche; creditizio, finanziario e assicurativo.

Quali beni rientrano nel Bonus?
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
• l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie;
• l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;

Il limite massimo, per ciascun progetto di investimento non può superare i 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
I beni agevolati devono essere mantenuti nella struttura produttiva e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile. La cessione, dismissione o diversa destinazione dei beni può comportare la rideterminazione o la revoca del beneficio.

A quanto ammonta il bonus?
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 applicabile alla specifica area della ZLS. Per i progetti con costi ammissibili non superiori a € 50 milioni, le intensità di aiuto previste per le grandi imprese sono incrementate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Per i grandi progetti di investimento, con costi ammissibili superiori a € 50 milioni, si applicano le regole europee relative all’importo di aiuto corretto.
La percentuale effettivamente applicabile deve quindi essere determinata in funzione della localizzazione dell’investimento e della dimensione dell’impresa.

Come presentare la domanda fruire del credito?
Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 31 marzo 2026e il 30 maggio 2026-2027-2028, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, dal 3 al 17 gennaio 2027-2028-2029, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una comunicazione integrativa utilizzando l’apposito modello. Il credito risultate da tale comunicazione integrativa è fruibile secondo le modalità descritte di seguito.

Come fruire del credito?
Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenziadelle Entrate, e solo successivamente alla data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Cumulabilità
Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi
costi ammissibili, a condizione che il cumulo non determini il superamento dell’intensità o
dell’importo massimo di aiuto consentito dalla normativa europea applicabile.

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