NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026 – 2028
BANDO APERTO - SCADENZA:
Beneficiari
Possono accedere all’Iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali dal 01/01/2026 al 30/09/2028.
La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili per ciascun settore e al
Le principali novità introdotte
- Eliminato il vincolo UE per i beni strumentali materiali e immateriali;
- Ammessi anche gli ordini avviati nel 2025 e completati tra il 01/01/2026 e il 30/09/2028;
- Confermato l’obbligo delle comunicazioni per accedere al beneficio;
- Inclusi tra gli investimenti agevolabili anche i software in modalità as-a-service;
- Obbligo di perizia tecnica (eliminata l’autodichiarazione);
- Introdotto l’obbligo di certificazione contabile dei costi;
- Confermato il limite per il fotovoltaico: massimo il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con costi massimi ammissibili per vettore energetico;
- Le soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio);
- I controlli saranno effettuati dal GSE.
Agevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di maggiorazione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione del bene.
| Importo dell’investimento | Maggiorazione Beni strumentali 4.0 interconnessi | Risparmio di imposta % |
| Fino a 2,5 milioni | 180% | 43,20% |
| Da 2,5 a 10 milioni | 100% | 24,00% |
| Da 10 a 20 milioni | 50% | 12,00% |
Esempio pratico: a fronte di un investimento pari ad Euro 1.000.000,00, l’effettivo valore del cespite verrà considerato pari ad Euro 2.800.000,00.
La fruizione del beneficio
Il beneficio, nella forma della maggiorazione degli ammortamenti, potrà essere scomputato dall’imponibile con riferimento al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Come anticipato sarà quindi possibile cominciare a fruire dell’Iperammortamento man mano che si completano i singoli investimenti.
Le soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio).
Spese ammissibili
Tra i beni agevolabili rientrano:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui all’Allegato IV e all’Allegato V annessi alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Con il decreto Fiscale approvato dal governo il 27 marzo 2026 è stato definitivamente rimosso il vincolo di provenienza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Nota Bene: Rispetto alla disciplina precedente, in base alla quale, per i beni di valore inferiore a 300.000 Euro, era sufficiente un’autodichiarazione, è stato ora introdotto l’obbligo, indipendentemente dal valore dell’investimento, di predisporre una perizia tecnica asseverata che attesti la rispondenza dei beni agli elenchi degli allegati IV e V, l’avvenuta interconnessione e, per gli impianti energetici, il rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Procedura di Accesso al Beneficio
L’iter burocratico è interamente gestito tramite la piattaforma informatica del GSE. Dovranno essere presentate:
- una comunicazione preventiva;
- una comunicazione di conferma entro 60 giorni dall’esito positivo, tramite l’invio della conferma dell’ordine accettato, del pagamento di un acconto minimo del 20% o del contratto di leasing;
- una comunicazione finale che includa perizie e certificazioni.
Obblighi di Monitoraggio Periodico
Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ogni impresa deve trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione periodica con le informazioni sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio.
- entro il 30 giugno di ogni anno una comunicazione integrativa recante il relativo piano di ammortamento, con l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
Perizia e certificazioni
Il rispetto dei requisiti tecnici (interconnessione e 5+2 caratteristiche 4.0) e il sostenimento dei costi devono essere certificati da terzi:
- Perizia Tecnica Asseverata: redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo che attesti l’interconnessione dei beni al sistema gestionale di fabbrica
- Certificazione Contabile: un revisore legale deve certificare l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili
Si precisa che il beneficio rileva a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per la presentazione della domanda si rimane in attesa dell’attivazione della piattaforma del GSE, presumibilmente entro giugno 2026.
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