PIANO TRANSIZIONE 4.0/CREDITO D’IMPOSTA 4.0

Le agevolazioni decorrono dal 16 novembre 2020 fino al 31 Dicembre 2025, ovvero al 30 Giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tali agevolazioni rappresentano una continuità con le agevolazioni già previste dalla legge di bilancio 2020, ma con alcune importanti novità, specialmente riguardo l’intensità di agevolazione e le modalità di fruizione.

 

Il Credito d’Imposta 4.0, si applica per:

 

  1. Gli investimenti in beni materiali che ricadono nella classificazione prevista dall’Allegato (A) della legge 232/16 effettuati a decorrere dal 16/11/2020 al 31/12/2025, ovvero al 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione;

 

L’intensità di agevolazione è differente:

per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021, ovvero al 31/12/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 1056):

 

Valore investimento Credito di imposta
fino a 2,5 milioni di € 50%
superiori a 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 30%
superiori a 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 10%

 

per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ovvero al 30/11/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 1057):

 

Valore investimento Credito di imposta
fino a 2,5 milioni di € 40%
superiori a 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 20%
superiori a 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 10%

 

per gli investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025, ovvero al 30/11/2026 a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (comma 1057 bis):

 

Valore investimento Credito di imposta
fino a 2,5 milioni di € 20%
superiori a 2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di € 10%
superiori a 10 milioni di € e fino a 20 milioni di € 5%

 

 

  1. Gli investimenti in beni immateriali che ricadono nella classificazione prevista dell’Allegato (B) della legge 232/16 effettuati:
    • a decorrere dal 16/11/2020 al 31/12/2021, l’intensità di agevolazione è rappresentata da un Credito d’Imposta pari al 20% del costo degli investimenti in beni immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari € 1.000.000,00, anche se acquisiti mediante il pagamento di canoni di abbonamento a piattaforme in cloud computing (comma 1058);
    • a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2022, ovvero al 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, l’intensità di agevolazione è rappresentata da un Credito d’Imposta pari al 50% del costo degli investimenti in beni immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari € 1.000.000,00, anche se acquisiti mediante il pagamento di canoni di abbonamento a piattaforme in cloud computing (comma 1058 integrato e modificato dal D.L. n. 50 del 17/05/2022 art. 21 comma 1);
    • a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2023, ovvero al 30/06/2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, l’intensità di agevolazione è rappresentata da un Credito d’Imposta pari al 20% del costo degli investimenti in beni immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari € 1.000.000,00, anche se acquisiti mediante il pagamento di canoni di abbonamento a piattaforme in cloud computing (comma 1058 integrato e modificato dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44);
    • a decorrere dal 01/01/2024 al 31/12/2024, ovvero al 30/06/2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, l’intensità di agevolazione è rappresentata da un Credito d’Imposta pari al 15% del costo degli investimenti in beni immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari € 1.000.000,00, anche se acquisiti mediante il pagamento di canoni di abbonamento a piattaforme in cloud computing (comma 1058 bis);
    • a decorrere dal 01/01/2025 al 31/12/2025, ovvero al 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, l’intensità di agevolazione è rappresentata da un Credito d’Imposta pari al 10% del costo degli investimenti in beni immateriali, nel limite massimo di costi ammissibili pari € 1.000.000,00, anche se acquisiti mediante il pagamento di canoni di abbonamento a piattaforme in cloud computing (comma 1058 ter).

 

La fruizione di questo incentivo sui beni immateriali diventa, inoltre, indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale Allegato (A).

 

 

N.B. Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, quindi, è una agevolazione netta;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Modalità di utilizzo beneficio Credito d’Imposta Industria 4.0

 

Il credito d’imposto viene goduto come compensazione su F24 con l’uso dei nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione dell’AdE n. 3/E del 2021 e con la risoluzione dell’AdE n. 45/E del 2023 per utilizzare in compensazione i bonus previsti dalla legge n. 178/2020 e s.m.i. art. commi da 1056 a 1058 ter.

L’agevolazione verrà goduta dall’impresa in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni.

 

 

Perizia Asseverata ed Auto – Certificazione

 

  1. Obbligo della perizia asseverata: “Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato” per gli investimenti con un costo unitario di acquisizione superiore a € 000;
  2. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a € 300.000, come obbligo di legge, è ammessa un’autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tuttavia, in considerazione della corretta verifica di tutti i requisiti richiesti, rimane consigliabile far predisporre un’analisi tecnica ad un perito o ad un ingegnere Di provata competenze. Ovviamente la perizia asseverata, anche se facoltativa, è alternativa all’autocertificazione e solleva il legale rappresentante delle relative responsabilità.

 

 

Obblighi Burocratici

 

Sono da considerare alcuni adempimenti burocratici obbligatori:

  • le imprese che godono delle agevolazioni devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 – ter dell’art.1 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 come modificata ed integrata dalla legge 234/2021 Art.1, comma 44.

 

Scattano i controlli Transizione 4.0

 

Nel testo viene riportato che qualora “si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. A questo si aggiunge il fatto che “per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche”.