Regione Marche 2024 – BANDO ENERGIA E IMPRESE – PR MARCHE FESR 2021/2027 Intervento 2.1.1.1
BANDO PROSSIMA USCITA - SCADENZA:
Beneficiari
- Micro, Piccole, Medie e Grandi imprese con sede nella Regione Marche;
Settori ateco
B- Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche.
Contributo e investimento minimo
L’agevolazione si compone di una quota di contributo a fondo perduto e di una quota finanziamento a
tasso zero in base alla dimensione d’impresa e secondo la seguente articolazione:
Dimensione Impresa |
% Contributo massimo | % Quota c/capitale |
% Quota SF Fondo Credito Energia |
Grande Impresa |
70% |
30% |
40% |
Piccola e Media Impresa |
100% |
30% |
70% |
Dimensione Impresa |
Contributo massimo | Quota c/capitale |
Quota SF Fondo Credito Energia |
Grande Impresa |
€ 507.500,00 |
€ 217.500,00 |
€ 290.000,00 |
Piccola e Media Impresa |
€ 610.000,00 | € 183.000,00 |
€ 427.000,00 |
Investimento minimo ammissibile: euro 50.000,00
Interventi ammissibili
Obbligatori
- Efficientamento energetico del processo produttivo (sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) anche con l’applicazione di nuove tecnologie; è ammissibile anche l’installazione di impianti di cogenerazione – trigenerazione – sistemi ausiliari della produzione e di sistemi volti al recupero di energia dispersa;
- Introduzione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia;
- Installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica; al fine di garantire percentuali elevate di autoconsumo, il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali); non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura; L’impianto fotovoltaico deve prevedere obbligatoriamente il sistema di accumulo; è possibile derogare tale obbligo qualora si dimostri un autoconsumo pari al 70% dell’energia prodotta. Sono ammissibili i sistemi di autoconsumo di cui al D. Lgs. n. 199/2021 e Decreto Ministeriale n. 414 del 07/12/2023.
Facoltativi
- Efficientamento energetico degli edifici produttivi, riqualificazione energetica dell’involucro e sostituzione impianti termici ed elettrici a servizio dell’edificio produttivo (si intendono inclusi anche i magazzini, gli uffici ecc.);
- Sistemi di accumulo anche innovativi, accumulo con idrogeno verde; sono ammessi anche sistemi di accumulo a supporto di impianti già esistenti;
- Interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie); sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality) purché funzionali all’intervento
- Efficientamento energetico del processo produttivo
Spese ammissibili
- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per l’acquisto di sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al punto 3.1 del presente bando. Come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto qualora spesa strettamente necessaria per la coibentazione della copertura o per l’installazione della fonte rinnovabile. La spesa relativa alla sostituzione della copertura in amianto viene ammessa, quindi, solo in qualità di spesa accessoria;
- spese tecniche (comprese diagnosi energetiche e sistemi di gestione ISO 50001 e la direzione lavori) nel limite del 10% del costo complessivo dell’investimento (spese per opere, impianti, macchinari, ecc.) ammesso a finanziamento.
ATTENZIONE: Non sono ammesse spese obbligatorie ai sensi della normativa vigente.
Termini di ammissibilità delle spese
Sono ammesse:
- per la quota di contributo in conto capitale, le spese sostenute dal 1° gennaio 2023;
- per la quota di finanziamento agevolato Fondo Credito Energia, le spese sostenute dalla data della decisione di investimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa si considera la data di pagamento della fattura.
Per data di decisione di investimento si intende la data dell’atto di concessione del finanziamento.
Regime di aiuto – Reg. «De minims» (UE) n. 2831/2023
Massimale aiuto: Euro 300.000,00 negli ultimi tre anni (conto capitale + Equivalente sovvenzione lorda ESL relativa al finanziamento agevolato).
Nel caso in cui il plafond “de minimis” fosse già parzialmente occupato al momento della concessione, l’impresa dovrà scegliere una delle seguenti due opzioni:
- Riduzione del contributo in conto capitale;
- Riduzione dell’importo nominale del finanziamento agevolato fino a una quantificazione del proprio ESL tale per cui si raggiunge il rispetto del limite «de minimis», ferma restando la durata del finanziamento stesso.
- Il contributo è cumulabile per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile e nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea e in particolare dal Regolamento “de minimis”.
- Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1 del TFUE.
- In ogni caso va garantito il rispetto del divieto del doppio finanziamento.
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