FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo)

FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo)


BANDO APERTO

Il Fondo è stato istituito dal Ministero per il Turismo con l’Avviso pubblico del 7 maggio 2024, e punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Beneficiari

I soggetti individuati come potenziali fruitori del regime di aiuto sono:

  • imprese alberghiere;
  • imprese che esercitano attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

 

Cosa finanzia

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e ad alcune altre tipologie di imprese turistiche in chiave ambientale e digitale.

Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
  • digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo di arredi, inclusa l’illuminotecnica;
  • spese per prestazioni professionali;

Le iniziative devono, inoltre:

  • essere avviate e concluse rispettivamente entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento, e comunque entro il 31 dicembre 2025;
  • prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000,00 euro e 10 milioni di euro;
  • essere realizzate nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

  1. a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
  2. b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
  3. c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%;
  4. d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

 

Agevolazioni

Le tipologie di incentivi previsti dal bando sono sostanzialmente due:

  1. un contributo diretto alle spese la cui intensità sarà determinata in base alla dimensione d’impresa e all’area in cui si trova l’unità locale dove viene effettuato l’investimento, fino al 35% di copertura:

 

1) Aree di deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera a):

  1. a) 30% per le imprese di dimensione micro (35% per interventi di innovazione digitale);
  2. b) 23% per le imprese di piccola dimensione (28% per interventi di innovazione digitale);
  3. c) 18% per le imprese di media dimensione;
  4. d) 10% per le imprese di grande dimensione.

2) Aree di deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera c):

  1. a) 25% per le imprese di dimensione micro;
  2. b) 20% per le imprese di piccola dimensione;
  3. c) 15% per le imprese di media dimensione;
  4. d) 5% per le imprese di grande dimensione.

3) Altre aree del territorio nazionale:

  1. c) 15% per le imprese di micro e piccola dimensione;
  2. d) 5% per le imprese di media dimensione.

 

  1. un finanziamento agevolato per gli investimenti (con un tasso dello 0,5% nominale annuo), della durata massima di 15 anni concesso da Cassa Depositi e Prestiti, a cui dovrà essere abbinato un finanziamento bancario, di pari importo e durata erogato da uno degli Istituti di credito che aderiscono alla specifica convenzione prevista dal fondo.

 

Cumulabilità

Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

 

Operatività

Procedura valutativa in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi

 

Presentazione della domanda

A partire dalle ore 12:00 del giorno 1 luglio 2024 alle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2024.

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