ISI INAIL 2025 ASSE 4 – PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI
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BANDO APERTO - SCADENZA: 28/05/2026
ISI INAIL 2025 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
e dell’articolo 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.
ASSE DI FINANZIAMENTO 4 – PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI
Obiettivi
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Soggetti beneficiari
Le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, operanti nei seguenti settori Ateco 2025:
- 03* Pesca e Acquacoltura
- 10.41.10 Produzione di olio di oliva
- 10.51.20 Produzione di derivati del latte
- 10.61.11 Lavorazione di frumento
- 10.61.19 Lavorazione di altri cereali
- 13* Fabbricazione di tessili
- 14* Fabbricazione di articoli di abbigliamento
- 15* Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali
- 16* Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di
- articoli in paglia e materiale da intreccio
- 23.15.10 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
- 23.70.10 Taglio e lavorazione di pietre e di marmo
- 31* Fabbricazione di mobili
- 32.12* Fabbricazione di gioielli e articoli simili
- 32.13* Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
- 32.2* Fabbricazione di strumenti musicali
- 32.3* Fabbricazione di articoli sportivi
- 32.4* Fabbricazione di giochi e giocattoli
- 32.99.1* Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza
- 56.1* Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile
- 56.2* Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
- 56.3* Attività di somministrazione di bevande
- 47.11.02 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi
- 47.27.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.
(*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata)
Tipo di intervento
Sono ammessi a contributo gli interventi ricadenti in una delle seguenti tipologie:
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine;
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici;
- Riduzione del rischio da polveri di legno;
Le imprese hanno la possibilità di affiancare al progetto principale il seguente intervento aggiuntivo: Certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2023 rilasciata da Organismi di certificazione accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA.
Gli interventi dovranno concludersi entro 365 giorni dalla data di comunicazione di ammissione del contributo. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva.
Entità del contributo
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo e viene erogato in regime de minimis. Tale importo può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 130.000.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite
massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di € 20.000,00 e l’importo
corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da € 130.000,00
l’importo richiesto per il progetto principale.
Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto.
Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro il limite del 10% rispetto ai costi di progetto, e per un contributo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.
Nello specifico le spese di progetto dovranno riguardare:
Per la riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine:
- l’acquisto di macchine conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto;
Per la riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di apparecchi elettrici:
- l’acquisto di apparecchi elettrici che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/CE.;
Per la riduzione del rischio da polveri di legno:
- l’acquisto e l’installazione di impianti di aspirazione e captazione di polveri di legno:
- l’acquisto e l’installazione di cappe di aspirazione:
Le macchine e gli apparecchi elettrici da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 3 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi e devono essere alienati esclusivamente mediante rottamazione insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto.
Sono “spese tecniche e assimilabili” quelle sostenute per:
- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti;
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.
Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
Il contributo concesso ai sensi della presente misura:
- può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione;
- NON può essere cumulato con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata
con risorse pubbliche purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale
ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.
Modalità di presentazione della domanda
Nel periodo dal 13 aprile 2026 ed entro le ore 18:00 del 28 maggio 2026, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda.
Risorse disponibili per la Regione Marche: € 10.601.072,00.
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