“FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE”

“FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE”



Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, operante in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

 

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e, in particolare:

  1. per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario in assenza dell’aiuto (maggiorate del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale);
  2. per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti e della zona oggetto di investimento;
  3. per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, sono concesse agevolazioni pari al 30% dei costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi volti a conseguire l’efficientamento energetico, oppure pari al 40% dei costi agevolabili determinati come differenza tra i costi del programma e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto (maggiorate del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%);
  4. per gli investimenti relativi alla produzione e allo stoccaggio di energia, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 41 del Regolamento GBER, sono concesse agevolazioni pari al 45% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili (maggiorate del 20% per le piccole imprese e 10% per le medie imprese), oppure pari al 30% delle spese ammissibili per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quelle precedenti (maggiorate del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese);
  5. per gli investimenti relativi all’introduzione di misure tese all’uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, nei limiti delle intensità previste dall’articolo 47 del Regolamento GBER, sono concesse agevolazioni pari al 40% dei costi agevolabili (maggiorate del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale);
  6. per i progetti di formazione del personale, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dall’articolo 31 del Regolamento GBER.

 

Cosa finanzia

Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

a) una maggiore efficienza energetica, attraverso:

  • misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica che comportino un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione
  • un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell’esecuzione dell’attività d’impresa.

I programmi di investimento di cui sopra possono altresì prevedere, per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento, interventi volti alla realizzazione di:

  1.  impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all’autoconsumo;
  2. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile destinato all’autoconsumo;
  3. impianti per lo stoccaggio di energia, connessi agli impianti di cui ai numeri 1) e 2).

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso:

  • un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo;
  • un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo nell’unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo.

Sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al programma d’investimento, per un ammontare non superiore al 10% del medesimo, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento e le relative spese devono essere strettamente diretti al raggiungimento delle finalità ambientali di cui al comma 1 e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00;

 

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00.

 

Operatività

Procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

 

Presentazione della domanda

A partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023 sarà possibile procedere alla presentazione della domanda.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.