NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026

NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026



Beneficiari

Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali dal 01/01/2026 al 30/09/2028.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili per ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Agevolazione

L’agevolazione è concessa sotto forma di maggiorazione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione del bene.

 

Importo dell’investimento Maggiorazione Beni strumentali 4.0 interconnessi Risparmio di imposta %
Fino a 2,5 milioni 180% 43,20%
Da 2,5 a 10 milioni 100% 24,00%
Da 10 a 20 milioni 50% 12,00%

 

Spese ammissibili

Tra i beni agevolabili rientrano:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui all’Allegato IV e all’Allegato V annessi alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

 

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.

 

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Per quanto riguarda le procedure di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, si rimane in attesa del decreto attuativo di prossima pubblicazione.

 

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