ISI INAIL 2025 ASSE 2 – RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI
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BANDO APERTO - SCADENZA: 28/05/2026
ISI INAIL 2025 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
e dell’articolo 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.
ASSE DI FINANZIAMENTO 2 – RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI
Obiettivi
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Soggetti beneficiari
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, escluse:
- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2025 alle
quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse di finanziamento 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all’Asse di finanziamento 5.
Tipo di intervento
Sono ammessi a contributo gli interventi ricadenti in una delle seguenti tipologie:
- Riduzione del rischio di caduta dall’alto mediante l’installazione di ancoraggi fissati permanentemente;
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti;
- Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento;
Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Gli interventi dovranno concludersi entro 365 giorni dalla data di comunicazione di ammissione del contributo. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva.
Entità del contributo
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo e viene erogato in regime de minimis. Tale importo può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 130.000.
Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori beneficiano dell’intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro il limite del 10% rispetto ai costi di progetto, e per un
contributo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.
Nello specifico le spese di progetto dovranno riguardare:
Per la riduzione del rischio di caduta:
- Acquisto e installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi:
- puntuali;
- lineari flessibili;
- lineari rigidi;
Per la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti:
- sostituzione di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
- sostituzione di trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 2005;
Per la riduzione del rischio di inquinamento:
- acquisto di sistemi di monitoraggio per valutare il tenore di ossigeno e la possibile presenza di agenti chimici pericolosi all’interno degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- acquisto di sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione;
- acquisto di dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
- acquisto di dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti;
Sono “spese tecniche e assimilabili” quelle sostenute per:
- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto
a carico del fabbricante.
Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
Cumulabilità
Il contributo concesso ai sensi della presente misura:
- può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione;
- NON può essere cumulato con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata
con risorse pubbliche purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale
ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.
Modalità di presentazione della domanda
Nel periodo dal 13 aprile 2026 ed entro le ore 18:00 del 28 maggio 2026, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda.
Risorse disponibili per la Regione Marche: € 5.624.114,00.
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