ISI INAIL 2025 ASSE 1.1 – RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/engineering/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/shortcode-elements/_social-share/templates/social-share.php on line 118
BANDO APERTO - SCADENZA: 28/05/2026
ISI INAIL 2025 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
e dell’articolo 1, commi 862 -864, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i.
ASSE DI FINANZIAMENTO 1.1 – RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI
Obiettivi
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Soggetti beneficiari
Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, nonché, limitatamente alla riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone, gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS.
Tipo di intervento
Sono ammessi a contributo gli interventi ricadenti in una delle seguenti tipologie:
- Riduzione del rischio chimico
- Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine
- Riduzione del rischio da vibrazioni meccaniche
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione
- Riduzione del rischio emergenza nel settore della Pesca
- Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi nel settore della Pesca
Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
Le imprese hanno la possibilità di affiancare al progetto principale il seguente intervento aggiuntivo: Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA.
Gli interventi dovranno concludersi entro 365 giorni dalla data di comunicazione di ammissione del contributo. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva.
Entità del contributo
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo e viene erogato in regime de minimis. Tale importo può variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 130.000.
L’intervento aggiuntivo può essere finanziato fino all’80% del suo valore, entro un limite
massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di € 20.000,00 e l’importo
corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da € 130.000,00
l’importo richiesto per il progetto principale.
Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori beneficiano dell’intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro il limite del 10% rispetto ai costi di progetto, e per un
contributo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di progetto, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
La spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.
Sono “spese tecniche e assimilabili” quelle sostenute per:
- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti;
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.
Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.
Non sono ritenute ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda.
Cumulabilità
Il contributo concesso ai sensi della presente misura:
- può essere cumulato con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione;
- NON può essere cumulato con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
I finanziamenti Isi sono compatibili con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche purché si tenga conto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresi quelli riferiti agli aiuti di Stato.
Modalità di presentazione della domanda
Nel periodo dal 13 aprile 2026 ed entro le ore 18:00 del 28 maggio 2026, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda.
Risorse disponibili per la Regione Marche: € 5.813.384,00.
Sorry, the comment form is closed at this time.