NUOVO IPERAMMORTAMENTO 2026
- SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi
Beneficiari
Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali dal 01/01/2026 al 30/09/2028.
La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili per ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le principali novità introdotte
- Eliminato il vincolo UE per i beni strumentali materiali e immateriali;
- Ammessi anche gli ordini avviati nel 2025 e completati tra il 01/01/2026 e il 30/09/2028;
- Confermato l’obbligo delle comunicazioni per accedere al beneficio;
- Inclusi tra gli investimenti agevolabili anche i software in modalità as-a-service;
- Obbligo di perizia tecnica (eliminata l’autodichiarazione);
- Introdotto l’obbligo di certificazione contabile dei costi;
- Confermato il limite per il fotovoltaico: massimo il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con costi massimi ammissibili per vettore energetico;
- Le soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio);
- I controlli saranno effettuati dal GSE.
Agevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di maggiorazione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione del bene.
| Importo dell’investimento | Maggiorazione Beni strumentali 4.0 interconnessi | Risparmio di imposta % |
| Fino a 2,5 milioni | 180% | 43,20% |
| Da 2,5 a 10 milioni | 100% | 24,00% |
| Da 10 a 20 milioni | 50% | 12,00% |
Spese ammissibili
Tra i beni agevolabili rientrano:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui all’Allegato IV e all’Allegato V annessi alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Con il decreto Fiscale approvato dal governo il 27 marzo 2026 è stato definitivamente rimosso il vincolo di provenienza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Perizia e certificazioni
Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica asseverata; a differenza della precedente disciplina, che richiedeva questo documento solo per beni di valore superiore a 300.000 euro, consentendo per quelli di valore inferiore una semplice autodichiarazione. La perizia sarà quindi sempre obbligatoria, anche per gli investimenti di piccola taglia.
Inoltre, le imprese dovranno produrre una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile; la normativa del nuovo iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun “rimborso” per le spese di certificazione.
La fruizione del beneficio
Il beneficio, nella forma della maggiorazione degli ammortamenti, potrà essere scomputato dall’imponibile con riferimento al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Come anticipato sarà quindi possibile cominciare a fruire dell’iperammortamento man mano che si completano i singoli investimenti.
Le soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio).
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per quanto riguarda le procedure di accesso al beneficio, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, si rimane in attesa del decreto attuativo di prossima pubblicazione.
Sorry, the comment form is closed at this time.